Il termine quorum – genitivo plurale del pronome latino qui – significa letteralmente “dei quali” (che sottintende la frase “è necessaria la presenza o il voto favorevole”) ed è la prima parola del testo di un’antica legge inglese che determinava nel numero di 2 l’ammontare minimo di giudici indispensabile affinché un processo fosse valido.
Nel linguaggio politico e giuridico con quorum si intende il numero minimo indispensabile per la validità giuridica della deliberazione o della votazione di un’assemblea, di un consiglio, in elezioni o referendum.
E’ possibile distinguere tre principali tipologie di quorum:
- il quorum strutturale o costitutivo indica il numero o la percentuale minima di aventi diritto che devono essere presenti a una riunione o partecipare a una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti. Corrisponde, in sostanza, al numero legale;
- il quorum funzionale o deliberativo indica il numero o la percentuale minima di voti a favore da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata;
- il quorum per opzione (per-option quorum) è una modalità alternativa di quorum che, invece di porre un vincolo sul numero minimo di votanti complessivi, lo pone sul numero di votanti per almeno una delle due opzioni (favorevoli o contrari).
Nel nostro ordinamento non è necessario che venga raggiunto il quorum per le elezioni politiche e per il referendum costituzionale, mentre nelle elezioni amministrative è necessario il quorum del 50 per cento + uno, nel caso in cui ci sia solo una lista candidata.
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