La TARI è la tassa richiesta dai comuni italiani, dallo scorso 1° gennaio 2014, a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio.
Bisogna precisare che sono tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze e le aree scoperte che non siano accessorie o pertinenziali.
Sono escluse le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, le parti comuni del condominio.
La base su cui operare il calcolo superficie TARI è la superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, che sono passibili di produrre rifiuti.
TARI: quota fissa e quota variabile
Il calcolo della superficie TARI è proporzionale alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e al tipo di attività svolte. Sono soggetti a TARI tutti coloro che occupano locali e aree scoperte situate nel territorio comunale, siano queste proprietà, locazione o uso: l’unico caso in cui la tassa è dovuta solo al proprietario è quello di occupazione precaria, come per immobili di breve durata (casa vacanze ecc.).
Il calcolo della TARI deriva dalla combinazione di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
La tassa è dovuta per l’anno solare. Nei casi di occupazione temporanea di meno di 183 giorni, si applica una tariffa giornaliera, determinata in base alla tariffa annuale e rapportata ai giorni di occupazione, con una maggiorazione che non potrà superare il 100%.
Ogni Comune stabilisce le scadenze di pagamento della tassa, solitamente attraverso due rate a scadenza semestrale. Chi lo preferisce, può invece procedere con il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
Il versamento si può effettuare con Modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
TARI: errori di calcolo
Ha recentemente fatto discutere il caso di alcuni Comuni che hanno computato erroneamente la quota variabile, calcolandola sia in relazione all’abitazione sia alle pertinenze: secondo i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze, la quota variabile deve essere calcolata una volta sola rispetto alla superficie totale dell’utenza domestica. In altri termini, la parte variabile TARI corrisponde all’importo rapportato al numero degli occupanti e non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza, ma va sommato come tale alla parte fissa.
Per quanto riguarda invece la quota fissa, questa si calcola moltiplicando la superficie dell’alloggio – sommata a quella delle relative pertinenze – per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza.