Il documento deve essere richiesto in caso di ristrutturazione edilizia.
Per ottenere il certificato di agibilità o DIA è necessario rivolgersi allo Sportello Unico del Comune entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di costruzione e/o ristrutturazione.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di iscrizione al catasto e da altri documenti tecnici, quali:
- certificato di collaudo statico
- dichiarazione di conformità dell’opera al progetto approvato
- dichiarazione di conformità di ogni impianto installato (fornita dall’impresa che ha eseguito i lavori)
- dichiarazione di conformità in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
- certificato di conformità alle norme antisismiche per tutte le abitazioni situate in zona sismica
Il certificato di agibilità viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda. Durante questo periodo, i tecnici del Comune possono effettuare sopralluoghi per verificare che sussistano i requisiti dichiarati nei documenti presentati.
Qualora – passati i 30 giorni – il Comune non si pronunciasse, si applica la forma del silenzio-assenso e il certificato di agibilità si considera rilasciato.
Il silenzio assenso si può formare solo se tutti i documenti richiesti sono stati consegnati e che questi siano conformi alle normative previste.
Durante la procedura il Comune può richiedere l’intervento dell’Asl . Ciò potrebbe dilatare i tempi. Il richiedente in questo caso ha la possibilità di procedere con un autocertificazione. Qualora questa situazione si verificasse il silenzio assenso scatta dopo 60 giorni e non più dopo 30.
Cos’è il certificato di agibilità, chi può richiederlo e in quali casi
Il certificato di agibilità è un documento che attesta il verificarsi delle condizioni sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Possono richiederlo diversi soggetti:
- il proprietario
- il titolare del permesso di costruire
- il soggetto titolare della SCIA, CILA e DIA
- i successori o gli aventi diritto dei soggetti precedentemente elencati
È necessario richiederlo in caso di :
- costruzione di un nuovo edificio
- ampliamento e sopraelevazione di una parte dell’edificio
- ristrutturazione parziale o totale dell’edificio
È possibile richiedere il certificato di agibilità per:
- singoli edifici o singole porzioni in costruzione
- per singole unità immobiliari a condizione però che le parti comuni dello stabile risultino in regola con la normativa.
Quanto costa richiedere il certificato di agibilità
Le tariffe per la richiesta del certificato di agibilità cambiano da Comune a Comune anche se di norma viene richiesto l’acquisto di due marche da bollo e i costi dei diritti di segreteria.
Vendere una casa senza certificato di agibilità
La mancata richiesta dell’agibilità può causare problemi al momento della vendita dell’immobile:
- se l’immobile non è in regola e quindi mancano i requisiti per ottenere l’agibilità, il contraente può richiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danno e la restituzione delle somme già corrisposte , come la caparra.
- se l’abitazione risultata in regola ma non è mai stato richiesto il certificato o non è mai scattato il silenzio assenso, il venditore è obbligato a presentare la domanda la Comune. Se non lo dovesse fare il compratore può ottenere un riduzione del prezzo e un risarcimento commisurato al deprezzamento dell’immobile in conseguenza dell’assenza del certificato.
Affittare una casa senza certificato di agibilità
Non è possibile mettere in locazione un’abitazione senza certificato di agibilità. Il contratto è impugnabile e l’inquilino può rivolgersi al giudice per ottenere l’annullamento del contratto o la riduzione del canone.
Sanzioni per la mancata presentazione delle domanda per il certificato di agibilità
Se il soggetto interessato non presentasse i documenti per il rilascio del certificato di agibilità entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori edili può essere sanzionato con una pena amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro (Art. 24 co. 3 DPR 380/01).