Vuoi prendere in affitto un appartamento solo per pochi mesi o per qualche anno? Quello che ti serve è stipulare il contratto transitorio. Per un affitto della durata inferiore ai contratti a canone libero (quattro anni iniziali, più altri quattro di rinnovo automatico) o a canone concordato (tre anni iniziali, più altri due di rinnovo automatico), è possibile utilizzare il modello del contratto di locazione transitorio, scaricabile comodamente da internet. Questo contratto è la soluzione ideale per chi non vuole restare vincolato ai rigidi termini previsti previsti nelle altre forme contrattuali.
- Cos’è l’affitto transitorio
- La durata del contratto transitorio
- Il contratto transitorio: forma e contenuto
Cos’è l’affitto per uso transitorio
L’affitto a uso transitorio viene stipulato quando una delle due parti ha una necessità, solo esclusivamente temporanea, di locare o prendere in locazione un immobile. Nel contratto di locazione ad uso transitorio il soggetto che mette a disposizione l’immobile è detto locatore, colui invece che usufruisce del servizio è chiamato conduttore. Il locatore mette temporaneamente a disposizione l’immobile destinato ad abitazione, per finalità non turistiche e dietro pagamento di un corrispettivo.
Questo, quando viene liberamente determinato dalle parti, è detto canone libero. In alcuni comuni il canone libero non è concesso in quanto è previsto un canone fissato da accordi territoriali. Nello specifico il canone libero non è previsto a Roma, Milano, Genova, Venezia, Firenze, Torino, Napoli, Palermo, Catania, Bari e Bologna. Lo stesso vale per i comuni confinanti con le città sopra elencate e per i capoluoghi di provincia. Il pagamento del canone può avvenire anche in contanti ma entro i limiti fissati per legge.
l contratto viene giustificato per un motivo specifico di natura transitoria, normalmente legato alla mobilità lavorativa (per esempio un incarico lavorativo presso un’azienda solo per pochi mesi). É fondamentale, nella stesura del contratto, che la finalità transitoria sia esplicitata nel documento stesso.
La durata del contratto transitorio
La durata minima e massima del contratto di locazione transitorio è stabilita dalla legge:
- periodo minimo: un mese;
- periodo massimo: diciotto mesi.
Se locatore e conduttore stabiliscono un periodo inferiore a un mese la clausola è nulla e viene applicata automaticamente la norma sulla durata minima di un mese. Allo stesso modo se le parti, ossia il proprietario (o l’usufruttuario) e il conduttore (ossia l’inquilino), pattuiscono un periodo superiore a diciotto mesi, la clausola è nulla e si applica in automatico la norma sulla durata massima prevista dalla normativa vigente.
Quando il contratto è superiore al periodo minimo di trenta giorni, il locatore deve occuparsi della registrazione del contratto di locazione entro il il termine di trenta giorni, e fornire la documentazione nei successivi sessanta giorni al conduttore e, qualora l’immobile sia all’interno di un condominio, all’amministratore condominiale. L’amministratore del condominio deve avere notizia della presenza di un nuovo coinquilino, anche se per un periodo limitato, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale.
Il contratto transitorio: forma e contenuto
Il modello del contratto transitorio, entrato in vigore con la Legge del 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1, è scaricabile gratuitamente da internet. All’interno devono essere contenuti obbligatoriamente dei dati come le generalità delle parti, la descrizione dell’immobile, l’indicazione dell’importo del canone e la modalità di versamento. Altri due elementi obbligatori sono: la durata della locazione nel rispetto della normativa stabilita dalla legge e l’espresso riferimento all’esigenza transitoria comprovata da una documentazione che deve essere allegata al contratto stesso. In caso di mancata specificazione della natura temporanea dell’affitto, il modello di contratto transitorio è soggetto alla disciplina ordinaria (contratto a canone libero). Le spese vengono ripartite fra locatore e conduttore, ogni altra clausola è nulla, inoltre nel contratto è espressamente vietata la sublocazione. Nel contratto transitorio non è necessario dare la disdetta, in quanto la cessazione del contratto si verifica in automatico al termine del periodo prestabilito.