La figura professionale che si occupa della gestione e dei rapporti tra abitanti dello stesso stabile o di un parco o di una serie di palazzi, sia che si tratti di uffici che di appartamenti, rappresenta un mestiere molto impegnativo, la cui retribuzione varia a seconda di una serie di fattori e variabili. Il portiere di condominio ha uno stipendio che può oscillare da un minimo di 974,20 euro a circa 1.100 euro al mese. Anche se può apparire una cifra bassa bisogna considerare che in molti casi il custode può usufruire di un alloggio gratuito nei pressi del luogo di lavoro.
- Le mansioni del portiere di condominio
- Il Contratto Collettivo Nazionale del portiere
- Mensilità previste dal contratto di lavoro e trattamento di fine rapporto
- Assicurazione del portiere e bonus per la sua assunzione
- Doveri di un portiere e licenziamento per giusta causa
- Utilizzo della guardiola da parte del portiere
Le mansioni del portiere di condominio
Il portiere di condominio ha uno stipendio che varia in base al tipo di compiti stabiliti durante l’assemblea condominiale a maggioranza, regolarmente accettati dal portiere. Tra le mansioni del portiere di condominio, che si possono aggiungere a quelle di semplice custode dello stabile in cui lavora, vi sono quelle di vigilanza, di pulizia, di giardinaggio, di ricezione e smaltimento della posta. Tra i suoi impegni rientrano, se richieste, anche piccole riparazioni, la risoluzione di problemi elettrici, la manovra e la manutenzione degli ascensori, la regolazione delle caldaie e la convocazione dell’assemblea condominiale. Ogni incarico si aggiunge alla busta paga del custode, che ovviamente aumenterà di conseguenza.
A proposito, qui puoi scoprire come calcolare l’importo della busta paga.
Il Contratto Collettivo Nazionale del portiere
I compiti del custode, la durata contrattuale, i giorni di ferie, gli orari di lavoro e i vari compensi, nonché gli assegni familiari sono descritti nel contratto collettivo nazionale del portiere. I dipendenti hanno diritto a un alloggio gratuito al quale si aggiunge anche un importo per le spese relative a luce, acqua e riscaldamento, se centralizzato. Per quanto riguarda gli orari di lavoro vi sono 48 ore settimanali suddivise in 6 giorni e ripartite in una fascia oraria che va dalle 7 alle 20. In alcuni casi eccezionali, può essere ingaggiato per delle emergenze. Inoltre, gode di 26 giorni di ferie, escluse domeniche e festività. Come abbiamo detto, la retribuzione del portiere non è elevatissima, ma in ogni caso, qualora questi volesse guadagnare di più, può chiedere all’amministratore di condominio di farsi assegnare ulteriori compiti.
Mensilità previste dal contratto di lavoro e trattamento di fine rapporto
Le mensilità previste dal contratto di lavoro, secondo quanto riporta il Contratto Collettivo Nazionale, sono tredici. Alla fine del trattamento di lavoro, il datore dovrà versare al dipendente il t.f.r., nonché ogni altra somma dovutagli.
Un capitolo a parte va dedicato all’anticipo economico sul trattamento di fine rapporto, cui il dipendente può far richiesta. L’articolo 2120 del codice civile, regola la procedura in termini di anticipazioni monetarie e sostiene che “il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore e per non più di una volta l’anno, sarà tenuto a corrispondere anticipazioni del t.f.r. nella misura massima del 50% di quanto maturato, al netto di eventuali quote destinate alla previdenza complementare di cui all’art. 94 nonché di quelle già corrisposte allo stesso lavoratore, per qualsiasi altro titolo”.
Assicurazione del portiere e bonus per la sua assunzione
Il portiere deve avere un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, qualora le sue attività rientrino in quelle previste dall’art. 1 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, al di là dell’effettiva pericolosità degli attrezzi e dei macchinari che utilizza.
Il portiere, ovviamente, non fa eccezione alla legge di bilancio del 2018, finalizzata ad aumentare l’occupazione tra i giovani. I datori di lavoro, tra i quali rientrano i condomini, possono ottenere dei bonus, ovvero uno sgravio fiscale pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico.
Ciò è possibile a patto che:
- il lavoratore non abbia compiuto 30 anni nel 2019 (fino al 2018 erano 35);
- non abbia avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- non abbia avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Doveri di un portiere e licenziamento per giusta causa
Tra i doveri di un portiere, vi sono i seguenti:
- custodire e vigilare, in primo luogo controllando le persone che accedono al condominio;
- eseguire le direttive richiestegli dall’amministratore di condominio;
- accertarsi che tutti rispettino le norme previste da regolamento del condominio;
- facoltativamente, preoccuparsi della pulizia dell’edificio e della sua manutenzione.
Per quanto riguarda il licenziamento per giusta causa, bisogna distinguere tra giusta causa oggettiva e giusta causa soggettiva.
- Licenziamento per giusta causa oggettiva: ha a che vedere con l’organizzazione condominiale. Si decide umanimamente che il condominio non vuole più usufruire del servizio di portierato. Pertanto, il regolamento del condominio viene modificato e si procede con il licenziamento secondo i tempi previsti.
- Licenziamento per giusta causa soggettiva: soggiunge nel momento in cui il portiere non abbia ottemperato ai propri obblighi e pertanto deve essere sostituito da un’altra persona. Sarà premura del datore di lavoro procurarsi le prove di tale inefficienza.
Utilizzo della guardiola da parte del portiere
Partiamo dal presupposto che l’alloggio riservato al portiere è gratuito.
Qualora la guardiola fosse distinta dall’alloggio, questo deve essere costituito da 2 vani di cui uno comprensivo di cucina, a meno che la famiglia del portiere sia composta da almeno 4 persone, lui compreso: in tal caso gli ambienti dovranno essere 3, di cui uno sempre comprensivo di cucina.
Se il condominio non è provvisto di guardiola bisognerà ricercare “un idoneo spazio di servizio nella struttura dell’immobile in cui il lavoratore presta la propria opera”. Qualora ciò non sia possibile, il datore di lavoro s’impegnerà a trovare un’adeguata soluzione alternativa.